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Assicurazioni e Rischi Catastrofali: Le Novità del Decreto Attuativo NAT CAT

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A cura di Guido Foglia, Ottavia dalla Fior & Grace Ramos

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Pubblicato il 28 February 2025

Riepilogo

Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto Attuativo NAT CAT (D.Lgs. n. 25G00027) il quale fornisce le tanto attese regole di dettaglio relative all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi derivanti da eventi catastrofali.

Tale misura si inserisce nell'ambito delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2024, specificamente all' articolo 1, commi 101-111, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza economica alle imprese di fronte a eventi naturali di rilevante impatto.

Ripercorriamo, pertanto, le novità introdotte dalle sopra richiamate norme, adesso che il contesto normativo appare finalmente definito.

 

Chi riguarda?

L’obbligo di stipulare polizze contro i danni derivanti da calamità naturali è destinato a:

  • tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, senza distinzione in relazione al settore o alla dimensione;
  • le imprese micro, piccole, medie e grandi, operanti in ambito industriale, commerciale o nei servizi
  • le imprese agricole, invece, sono esentate da questa obbligatorietà, in quanto sono previste per loro specifiche forme di assistenza tramite un fondo nazionale, come stabilito dalla Legge 234/2021.

 

Cosa coprono le polizze CatNat?

Le polizze CatNat dovranno coprire i danni subiti da terreni, fabbricati, impianti e attrezzature industriali e commerciali, regolarmente iscritti in bilancio.

Gli eventi da assicurare includono i principali disastri naturali, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che possono causare danni ingenti alle attività economiche delle imprese. Questo intervento si propone di mitigare i rischi economici legati a eventi di natura catastrofica, migliorando la resilienza delle aziende italiane.

 

Scadenze e adeguamenti

Il termine per l’adempimento dell’obbligo, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025 attraverso la Legge Milleproroghe del febbraio 2025, al fine di concedere un periodo di adeguamento alle imprese assicurative e ai contraenti.

Il decreto, finalmente pubblicato, chiarisce i punti chiave riguardanti le modalità di individuazione degli eventi calamitosi, le specifiche attuative delle polizze e i criteri per quantificare gli indennizzi.

 

Principali disposizioni del Decreto Attuativo

  1. Definizione degli eventi calamitosi e catastrofali:
    Sono fornite definizioni dettagliate per alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana, con criteri temporali specifici.
    1. Alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua da corsi d'acqua, bacini naturali o artificiali, o reti di drenaggio, causata da eventi atmosferici naturali, che può anche trasportare sedimenti. Sono considerati un singolo evento se accadono entro 72 ore dalla prima manifestazione.
    2. Sisma: movimenti improvvisi della crosta terrestre causati da fattori endogeni. I danni sono coperti se l'area colpita è identificata dalle autorità competenti e registrata dalla Rete sismica nazionale. Le scosse entro 72 ore dallo stesso evento sono considerate parte dello stesso sinistro.
    3. Frana: movimento rapido di terra, roccia o detriti lungo un rilievo, causato dalla gravità, anche senza infiltrazioni d'acqua. Eventi che si verificano entro 72 ore dalla prima manifestazione sono considerati come un singolo evento.

 

  1. Determinazione e adeguamento periodico dei premi:
    Viene chiarito il meccanismo di c.d. Bonus/Malus applicabile a tale tipologia di prodotti; in particolare, I premi sono determinati
  • 1. in base al rischio e alla vulnerabilità dei beni assicurati, con aggiornamenti periodici per riflettere i cambiamenti economici e di rischio.
  • 2. tenendo conto delle misure adottate dalle imprese per la prevenzione dei rischi.

 

  1. Capacità di assunzione del rischio delle imprese assicuratrici:
  • Le imprese devono definire la propensione al rischio e i limiti di tolleranza, aggiornando questi ultimi annualmente.
  • Superati i limiti di tolleranza, le imprese devono cessare l'assunzione di nuovi rischi e informare l'IVASS.

La corretta valutazione e definizione di tale capacità di assunzione del rischio acquisirà pertanto rilevanza centrale per le compagnie di assicurazione al fine della determinazione dei limiti di sottoscrizione in funzione dell’obbligo a contrarre previsto dalla normativa primaria.

 

  1. Entità del danno indennizzabile a carico dell'assicurato:
  • Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell'assicurato non supera il 15% del danno indennizzabile.
  • Per somme superiori, la percentuale di danno indennizzabile è negoziabile.

 

  1. Massimali o limiti di indennizzo:
  • Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata.
  • Per somme da 1 milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata.
  • Per somme superiori a 30 milioni di euro, la determinazione dei massimali è negoziabile.

 

  1. Trasparenza dell'offerta assicurativa:
  • Le imprese assicuratrici sono tenute a pubblicare sui propri siti internet i documenti e le condizioni di assicurazione per garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte.

 

  1. Operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.:
  • Le imprese di assicurazione possono avvalersi della copertura di SACE S.p.A., trasferendo i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni.
  • Sono escluse dalla copertura le polizze non conformi alle disposizioni di legge.

 

  1. Approvazione dello schema di convenzione:
  • È approvata la convenzione alla quale possono aderire le imprese di assicurazione per ottenere la copertura di SACE S.p.A.
  • Il rilascio della copertura è subordinato all'adesione alla convenzione entro il termine previsto.

 

  1. Disposizioni transitorie e di rinvio:
  • L'adeguamento delle polizze alle previsioni di legge deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Tale previsione – alla luce della pubblicazione avvenuta il 27 febbraio e dell’obbligo per le imprese che ricadono nella normativa in questione a stipulare le polizze entro il 31 marzo 2025 – appare ovviamente pleonastica in quanto le Compagnie dovranno farsi trovare pronte con i propri testi di polizza conformi ai requisiti richiesti anche dal decreto appena pubblicato, ben prima del 31 marzo.
  • Per le polizze esistenti, l'adeguamento decorrerà dal primo rinnovo utile. Tale previsione induce a ritenere che coloro che avranno concluso delle coperture property inclusive anche delle garanzie per le catastrofi naturali, dovranno analizzare con i propri consulenti e le funzioni di risk management la adeguatezza delle coperture in essere.
  • Le imprese devono verificare l'adeguatezza delle proprie proposte tariffarie entro 30 giorni dal verificarsi di un evento catastrofale.
  • Per quanto non previsto dal decreto, si fa riferimento al codice civile e alla regolamentazione IVASS.

 

Il Decreto Attuativo NAT CAT rappresenta un passo significativo verso la protezione delle imprese italiane contro i rischi derivanti da eventi calamitosi e catastrofali. Resta immutato il principio di base posto a fondamento della legislazione appena introdotta, relativa ad un partneriato tra pubblico e privato con riguardo ad alcune tipologie di rischi catastrofali (si ribadisce “alcune” in quanto le definizioni contenute nel decreto attuativo lascia comunque fuori dal perimetro moltissimi altri eventi altrettanti catastrofici). Attraverso la definizione chiara degli eventi coperti, la determinazione dei premi basata sul rischio e la vulnerabilità, e la regolamentazione della capacità di assunzione del rischio delle imprese assicuratrici, si mira a creare un sistema più robusto e trasparente.

Le imprese assicurative sono pertanto invitate ad adeguarsi entro il 31 marzo 2025, predisponendo i necessari aggiornamenti contrattuali e tariffari. Questo decreto non solo migliora la protezione economica delle imprese, ma promuove anche una maggiore consapevolezza e preparazione nel gestire i rischi legati agli eventi catastrofali.

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