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Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno susseguente ad eventi di carattere calamitoso

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A cura di Guido Foglia

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Pubblicato il 09 April 2025

Riepilogo

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno susseguente ad eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Mentre tutto il mercato assicurativo si interrogava ancora sulla portata e su alcuni profili dubbi della nuova normativa sulla copertura assicurativa obbligatoria per i rischi c.d. NatCat, il Parlamento Italiano ha emanato una nuova legge, entrata in vigore il 2 aprile 2025 (il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 1 aprile 2025) che disciplina la materia della ricostruzione post-calamità. La Legge 18 marzo 2025 , n. 40 viene rubricata quale "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità".

Ebbene, da una primissima lettura della norma, teniamo a segnalare l'art. 23 (Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno) secondo la quale:

1. "Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all’articolo 1, comma 1 [e.g. calamità naturali], situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 2, può chiedere l’immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all’impresa assicurativa, all’indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall’evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

2. L’impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all’articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 2, l’impresa assicurativa liquida all’avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l’impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l’impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l’invio della denuncia di sinistro".

La presente norma riteniamo sia di indubbio interesse, proprio con riferimento alle fattispecie in cui un evento di calamità naturale o derivante dall'attività dell'uomo può impattare sulle coperture assicurative sottoscritte dagli Assicuratori con le imprese ubicate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. A prima vista, la norma non sembra fare riferimento solo ed esclusivamente alle ipotesi che ricadono nella c.d. copertura NatCat obbligatoria in quanto il generico richiamo alle polizze assicurative per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all’articolo 1, comma 1 [vale a dire gli "eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2 della presente legge"] appare ben più ampia dell'ambito di applicazione della legge sulle coperture obbligatorie per gli eventi catastrofali.

Si segnala, inoltre, che la normativa in questione introduce un meccanismo di liquidazione immediata (nel limite del 30% del danno complessivamente indennizzabile ai sensi di polizza) molto veloce, in quanto, nell'intenzione del legislatore entro 110 giorni dall'evento calamitoso (90 giorni, più 15 giorni per il sopralluogo ed ulteriori 5 giorni per la liquidazione ovvero 90 giorni, più venti giorni se non viene effettuato il sopralluogo) la Compagnia assicurativa dovrebbe essere tenuta alla liquidazione dell'indennizzo in presenza dei requisiti richiesti dalla legge (vale a dire la presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato ed in assenza di contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità agli eventi previsti dalla legge), senza poter porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

La presente norma merita, ovviamente, ulteriori approfondimenti, ma in prima battuta ci sembra che il principio ispiratore sia riconducibile sempre alla volontà di creare di sistemi di partneriato tra pubblico e privato nell'affrontare e gestire eventi di calamità naturale, così come nel caso della normativa emanata con riferimento alle polizze NatCat.

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