Per leggere questo articolo in italiano clicca qui.
The rules regarding the call to guarantee and its related timings, although highly technical issues, are of fundamental importance for insurance companies, which are often summoned to court by their insured clients as guarantors.
A recent case we examined offers us the opportunity for a brief but significant reflection. Specifically, the insured party appeared in court late, requesting to call the insurance company into the proceedings for indemnification. His request was promptly rejected by the judge due to lateness, forcing the insured to submit the indemnification claim against the insurance company in a separate proceeding, which was subsequently joined to the previous case.
The judge, accepting our objections, declared the subsequent indemnification request made in the separate proceeding, even though it was joined, to be inadmissible. Indeed, allowing the insured to remedy the error simply by presenting an independent request in a new trial would have resulted, on the one hand, in a substantial violation and evasion of procedural deadlines and, on the other, compromised the right of defense for the insurers.
In this case, the judge aligned with the most recent orientation of the Supreme Court (Supreme Court Ordinance, Section 3, No. 8537 of March 28, 2024), which provides valuable clarifications on when a call to guarantee can be exercised, with direct implications for insurers.
It is known that Article 32 of the Italian Code of Civil Procedure (c.p.c.) allows the insured to submit an indemnification request directly in the main lawsuit, so as to allow any condemnation of the guarantor to occur concurrently with the condemnation of the guaranteed party, with the only limitation being the necessity for this call to guarantee to be presented in a timely manner by the insured. If this timing is not respected, the indemnification claim can be submitted in an independent proceeding.
However, when the call to guarantee occurs in a separate trial — for example, following the ruling of inadmissibility of the indemnification request already submitted in the previous case, as in our case — the party making the request must have already been condemned to compensation for damages in the main trial for their interest in acting to exist.
Essentially, the indemnification request can be presented even in a different process from that in which the main request was formulated (the acceptance of which could give rise to the right of the losing party to indemnification), provided that, at the time of submitting the guarantee request in another judicial venue, there is a current interest to act on the part of the plaintiff/insured, which arises only after a conviction against them.
The Supreme Court states in the aforementioned ordinance: "Only at this moment does the right to indemnification arise and become enforceable, that is, the substantial claim of the losing party to be guaranteed by the third party, and consequently, a current interest to act in court to assert this substantial claim of an indemnity nature arises for the same losing party" (Cass. No. 6678/1988; Cass. No. 19050/2003).
Implications for Insurers
For companies, this clarification represents an additional safeguard. When the insured does not make the call to guarantee in a timely manner in the main trial, the possibility of premature actions against the insurer in the absence of a condemnation that establishes the liability of the guaranteed party is indeed excluded.
This principle is part of a broader framework of legal certainty and is also supported by previous jurisprudence, such as rulings Cass. No. 6678/1988 and Cass. No. 19050/2003, which consolidate the necessity of waiting for the condemnation of the guaranteed party before asserting the right to indemnification.
What does this mean for insurance companies? For those managing claims and complex disputes, this specification offers greater procedural clarity and more secure handling of indemnification requests.
These new legal clarifications strengthen the position of insurance companies in legal disputes, providing more solid defense tools. For the insured, closely monitoring the development of trials and activating the indemnification in a timely manner remains fundamental for optimal risk management.
L’importanza della Tempistica nella Chiamata in Garanzia: Riflessioni per le Compagnie Assicurative.
To read this article in English please click here.
La disciplina della chiamata in garanzia e delle relative tempistiche, sebbene si tratti di questioni altamente tecniche, riveste un'importanza fondamentale per le compagnie assicurative, che spesso vengono chiamate in giudizio dai propri assicurati in qualità di garanti.
Un recente caso che abbiamo esaminato ci offre l’opportunità di una riflessione breve ma significativa. In particolare, l'Assicurato si è costituito in giudizio in ritardo, richiedendo di chiamare in causa la compagnia assicurativa per la manleva. La sua richiesta è stata prontamente respinta dal giudice per tardività, costringendo l'assicurato a presentare la domanda di manleva contro la compagnia di assicurazione in un giudizio separato, successivamente riunito al precedente.
Il Giudice, accogliendo le nostre contestazioni, ha dichiarato inammissibile anche la successiva domanda di manleva proposta nel giudizio autonomo, seppur riunito. Infatti, consentire all'Assicurato di rimediare all'errore semplicemente presentando una domanda autonoma in un nuovo giudizio avrebbe comportato, da un lato, una violazione sostanziale ed elusione della decadenza processuale e, dall'altro, avrebbe compromesso il diritto di difesa degli assicuratori.
In questo caso, il giudice si è allineato all'orientamento più recente della Suprema Corte (Ordinanza della Cassazione Sez. 3 n. 8537 del 28 marzo 2024), che fornisce chiarimenti preziosi sul momento in cui può essere esercitata la chiamata in garanzia, con implicazioni dirette per gli assicuratori.
È noto che l'art. 32 c.p.c. consente la proposizione della domanda di manleva da parte dell'assicurato direttamente nella causa principale, allo scopo di consentire che l’eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito, con l'unico limite della necessità che tale chiamata in garanzia sia presentata tempestivamente dall'assicurato. Se tale tempistica non viene rispettata, la domanda di garanzia potrà essere presentata in un autonomo giudizio.
Tuttavia, quando la chiamata in garanzia avviene in un giudizio separato — ad esempio, a seguito della pronuncia di inammissibilità della domanda di manleva già presentata nella causa precedente, come nel nostro caso— la parte che avanza la richiesta deve essere stata già condannata al risarcimento del danno nel giudizio principale affinché sussista il suo interesse ad agire.
In sostanza, la richiesta di manleva può essere presentata anche in un processo diverso da quello in cui è stata formulata la domanda principale (il cui accoglimento potrebbe dare origine al diritto della parte soccombente alla manleva), a condizione che, al momento della presentazione della domanda di garanzia in un'altra sede processuale, ci sia l’interesse ad agire da parte dell'attore/assicurato, che si genera solo a seguito di una condanna nei suoi confronti.
Afferma la Suprema Corte nella ordinanza rihciamata "Solo in questo momento nasce e diventa esigibile il diritto di manleva, e cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente, l’interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria (Cass. n. 6678/1988; Cass. n. 19050/2003)."
Implicazioni per gli assicuratori
Per le compagnie, questo chiarimento rappresenta una tutela aggiuntiva. Quando l'assicurato non effettua la chiamata in garanzia tempestivamente nel giudizio principale, viene infatti esclusa la possibilità di azioni premature nei confronti dell’assicuratore in assenza di una condanna che accerti la responsabilità del garantito.
Questo principio si inserisce in un quadro più ampio di certezze giuridiche e trova supporto anche in precedenti giurisprudenziali, come le sentenze Cass. n. 6678/1988 e Cass. n. 19050/2003, che consolidano la necessità di attendere la condanna del garantito prima di far valere il diritto di manleva.
Cosa significa per le compagnie assicurative? Per chi si occupa di gestire sinistri e contenziosi complessi, questa specificazione offre una maggiore chiarezza procedurale e una gestione più sicura delle richieste di manleva.
Queste nuove precisazioni giuridiche rafforzano la posizione delle compagnie assicurative nelle controversie legali, offrendo strumenti di difesa più solidi. Lato assicurato, monitorare attentamente lo sviluppo dei giudizi e attivare la manleva nei tempi corretti rimane fondamentale per una gestione ottimale del rischio.